Targhe alterne: tu, che “EURO” sei? Palermitani obbligati a fare i conti con il calendario!
Dal 27 aprile 2016, sul territorio Panormitano, torna alla ribalta l’ordinanza comunale adottata nel lontano 2009 che sanciva, nell’ambito del territorio del capoluogo siciliano, la viabilità a targhe alterne.
L’emanazione del suddetto provvedimento comunale veniva dettata da specifiche esigenze anti-inquinamento, al fine di ridurre la presenza di gas di scarico nell’atmosfera.
Oggi, a sei anni di distanza, l’amministrazione comunale rispolvera l’efficacia dell’ordinanza del lontano 2010, imponendo ai cittadini di fare i conti con i giorni del calendario; i giorni pari si potrà circolare con i veicoli di targa pari. Viceversa, i giorni dispari potranno circolare i veicoli con targa dispari.
La circolazione a targhe alterne ha ad oggetto tutti i veicoli Euro 0, 1, 2 e 3, inclusi i ciclomotori a 2 Tempi e quelli non catalizzati.
Il perimetro soggetto alle restrizioni è gran parte del territorio palermitano; si potrà circolare liberamente in viale Regione siciliana, nella parte della città a monte della circonvallazione, nei tratti di accesso da viale Regione ai parcheggi Giotto, Emiri, Basile, Belgio e Francia.
Ed ancora, si potrà circolare liberamente per le strade di collegamento alla zona portuale: per raggiungere dal porto la A29 (direzione Trapani) si può circolare liberamente in via Crispi, via Montepellegrino, via Imperatore Federico, piazza don Bosco, piazza Leoni, viale del Fante, via De Gasperi, via Ausonia, via Praga e via Belgio; per raggiungere la A19 (Catania-Messina) dal porto si potrà percorrere via Crispi, Foro Umberto Primo, via Messina Marine, via Galletti, via Pomara.
Sono “libere” anche via Ugo La Malfa, via Nicoletti, Mondello.
A fronte della violazione dell’ordinanza in oggetto, le competenti Autorità emetteranno sanzioni amministrative dell’importo di €.163,00.
Lo Studio legale Avvocati Palermo ritiene che le sanzioni amministrative eventualmente elevate in violazione dell’ordinanza comunale, siano contestabili e, pertanto, soggette ad annullamento.
In particolar modo, preme evidenziare la ratio che sta alla base di tali provvedimenti: l’art. 54 comma 4 del decreto legislativo 267/00, conferisce al sindaco la facoltà di emettere provvedimenti ‘contingibili e urgenti’. Ancora, l’art 7 del codice della strada che permette di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare, al fine di fare fronte alle citate condizioni di criticità ambientale.
Trattasi, però, di misure restrittive da attuare nel breve periodo al fine di ridurre i valori e le soglie di allarme per l’incolumità dei cittadini e che, di certo, non possono durare in eterno e, nel caso in specie, sei anni senza che ci sia una revisione della situazione (sic!).
Qualora incorriate in sanzioni amministrative del caso, contattateci per maggiori informazioni allo 091.8436402 o via mail avv.conigliaro@avvocatipalermo.com