Niente risarcimento totale per la caduta dal motorino non omologato al trasporto passeggeri
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 21 aprile 2016 n. 8049
La caduta dal motorino per improvvisa apertura dello sportello di un’autovettura non legittima sempre il pieno risarcimento dei danni riportati. Questo – spiega la Cassazione con la sentenza n. 8049/2016 – in particolare nel caso in cui le due ruote non fossero “autorizzate” a trasportare passeggeri. La Corte così ha riconosciuto una corresponsabilità con il proprietario del veicolo che aveva aperto incautamente la porta e il passeggero caduto a terra a seguito dell’impatto.
Le valutazioni di merito – I Supremi giudici hanno precisato come già i giudici di merito avessero chiaramente puntualizzato come se sul motorino ci fosse stata una sola persona, quest’ultima avrebbe avuto un altro margine di manovrabilità tale al limite anche da impedire o minimizzare l’accaduto. E a poco sono valse le difese del passeggero sulla circostanza che il motorino viaggiasse a filo con la macchina. Secondo i giudici di merito questo elemento non era sufficiente a integrare da solo il nesso di causalità. La Corte d’appello peraltro non aveva riconosciuto il pieno ristoro dei danni anni anche perché il soggetto trasportato non indossava il casco obbligatorio al momento dell’impatto. In caso contrario si sarebbe evitato il trauma cranico che aveva denunciato. Nella motivazione della sentenza si legge come non fosse censurabile il passaggio in cui il giudice d’appello ha affermato che la presenza della trasportata ha prodotto un effetto negativo sulla guida del ciclomotore vale a dire si è verificato un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro. Secondo la ricorrente per effettuare questo ragionamento il giudice di secondo grado avrebbe avuto “cognizioni particolari o soggettive tratte dalla scienza individuale”. E la ricorrente malcapitata a sostegno di questo richiama giurisprudenza di legittimità senza indicare tuttavia quali sarebbero le manifestazioni di scienza privata che il giudice di appello avrebbe inserito nella motivazione o di cui su sarebbe comunque avvalso.
La pericolosità del mezzo – Al contrario – si legge nella sentenza – “ancora una volta, la ricorrente pone la critica sul piano fattuale, argomentando nel senso che si può ben pervenire a conclusioni opposte a quelle della sentenza impugnata ovvero che il conducente di media abilità di un veicolo a due ruote non può evitare di essere colpito da una repentina apertura di sportello da parte di un’autovettura in sosta nel mentre il conducente del ciclomotore proceda a filo dell’autovettura”. Sul punto ricorda la sentenza come il giudice abbia proceduto al fatto notorio e cioè alla poca guidabilità del mezzo con due soggetti a bordo quando non era omologato per questo uso. E sul punto la sentenza richiama il precedente n. 25218/2011 che ha ritenuto notorio (quindi non inventato dal giudice di merito) il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre la stabilità del mezzo e la sua capacità di frenata.