Il verde non autorizza la svolta per chi è incanalato nella corsia sbagliata

Il verde non autorizza la svolta per chi è incanalato nella corsia sbagliata

In una strada a più corsie, in cui la segnaletica orizzontale prevede un diverso incanalamento a seconda della direzione da prendere, una volta postisi lungo una direttrice non si può approfittare del verde della freccia direzionale del semaforo, per operare una manovra di svolta non consentita dalla propria posizione. Il segnale luminoso infatti è riservato unicamente ai conducenti incanalati secondo la corrispondente segnaletica sull’asfalto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27 aprile n. 8412, rigettando il ricorso di un automobilista e chiarendo che nessun rilievo può essere dato alle intenzioni del conducente.

semaforo-verdePer il ricorrente invece siccome «l’unica corsia ad avere una segnaletica orizzontale implicante obbligo di svolta era quella di sinistra», una volta scattato il verde, la Corte di Appello «avrebbe dovuto ritenere che all’automobilista che percorreva la corsia di destra era consentito di proseguire la marcia se intendeva svoltare a sinistra».

I giudici di Piazza Cavour spiegano che «le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l’attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali». E che la luce del semaforo (per questo definito “di corsia”) «non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell’intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un’altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso».

La freccia direzionale del semaforo, dunque, «non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che incanalava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentire di procedere diritto». Una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente, spiega la Corte, «comporterebbe inevitabili inconvenienti per l’ordinato flusso veicolare nell’area dell’incrocio», con il rischio di incidenti.
Inoltre, ciò renderebbe «laboriosa e complessa la rilevazione dell’infrazione, in quanto ogni volta dovrebbe indagarsi se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella direzione».

I giudici hanno poi aggiunto che «l’assenza di un espresso divieto di svolta a sinistra sulla corsia percorsa dall’odierno istante» non è decisiva, dovendosi piuttosto dare rilievo al fatto che «la luce verde del semaforo di corsia fosse riservata ai veicoli che transitavano sulla parte di carreggiata destinata a canalizzare quei mezzi che intendevano seguire quella direzione». Neppure ha rilievo la censura riguardante il rilevamento automatico dell’infrazione in quanto il codice della strada «stabilisce che la contestazione immediata non è necessaria nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa». Ed è proprio questa la violazione in cui è incorso il conducente, conclude la Corte, «non assumendo evidentemente rilievo il fatto che altra lanterna semaforica segnalasse luce verde, posto che egli non era destinatario di tale indicazione».

 

Per maggiori informazioni in merito, contatta lo Studio Legale Avvocati Palermo al n.091.8436402 o manda una mail all’indirizzo avv.conigliaro@avvocatipalermo.com

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