Con l’articolo 4, il Dl 59/2016 torna a modificare il processo di esecuzione forzata, a meno di un anno di distanza: la precedente riforma in materia, infatti, risale al Dl 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132
Novità nel procedimento monitorio
La quasi totalità delle novità introdotte dall’articolo 4 citato, fedelmente alla sua rubrica («Disposizioni in materia [di] espropriazione forzata»), riguarda disposizioni del terzo libro del Cpc, ma, per evitare che si perda nell’esame delle molte ed eterogenee novità, pare opportuno dare enfasi, analizzandola per prima, alla circostanza per cui oggetto di riforma è altresì l’articolo 648 del Cpc, relativo alla «esecuzione provvisoria [del decreto ingiuntivo] in pendenza di opposizione».
L’articolo 4, comma 1, lettera m), del Dl 59/2016, sostituisce nel primo comma, secondo periodo, la parola «concede» con «deve concedere».
Ai sensi dell’articolo 14 del Dl, con decorrenza dal 4 maggio 2016, pertanto, il giudice dell’opposizione «deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate», senza alcuna distinzione sulla base del momento in cui sia stato vuoi depositato il ricorso ingiuntivo, vuoi instaurato il procedimento di opposizione.
In una con quanto indicato dalla Relazione illustrativa, deve ritenersi che la modifica si limiti a esplicitare il senso proprio della disposizione, sia cioè una norma di interpretazione autentica. Ciò nonostante, deve escludersi che sia un’ipotesi di esecutività ex lege, sicché, ove erroneamente, specie anteriormente all’entrata in vigore del Dl, il giudice abbia omesso di concedere l’esecuzione provvisoria limitatamente alle somme non contestate, deve escludersi che il decreto ingiuntivo abbia efficacia esecutiva.
Un nuovo elemento dell’atto di pignoramento
L’ennesimo elemento dell’atto di pignoramento è stato inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), cheha aggiunto in fine al terzo comma dell’articolo 492 del Cpc, un nuovo avvertimento da rivolgere al debitore.
In particolare il debitore esecutato deve essere avvertito che, «a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».
L’eventuale violazione della norma, consistente nell’omessa indicazione dell’avvertimento nell’atto di pignoramento, giusta l’articolo 156 del Cpc, deve escludersi sia idonea a provocare la nullità del pignoramento, posto che né è comminata espressamente la nullità dalla legge, né tale requisito è indispensabile al raggiungimento dello scopo proprio dell’atto di pignoramento, cioè individuare esattamente il/i bene/i su cui si concretizza l’azione esecutiva per vincolarlo/i alla soddisfazione del creditore procedente (nonché degli eventuali altri creditori concorrenti).
A ben vedere, pare doversi ritenere che la mancata indicazione del nuovo avvertimento sia un mera irregolarità, inidonea a invalidare l’atto di pignoramento: in proposito, infatti, deve rilevarsi l’assenza nell’ordinamento di una disposizione analoga a quella dell’articolo 164, comma 1, del Cpc, che espressamente stabilisce che la mancanza dell’avvertimento ex articolo 163, n. 7, del Cpc, determina la nullità dell’atto di citazione (ma sulle conseguenze derivanti dal difetto dell’avvertimento de quo, si veda altresì immediatamente oltre).
La nuova decadenza per proporre opposizione all’esecuzione
Strettamente correlata alla disposizione appena ricordata è, ovviamente, la modifica al citato articolo 615, comma 2, operata dall’articolo 4, comma 2, lettera l), e consistente nell’introduzione del terzo periodo di analogo tenore.
La norma anticipa la decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione: quest’ultima (che, come ben noto, introduce una cosiddetta “parentesi di cognizione” all’interno del processo esecutivo), già anteriormente al Dl 59/2016, per ragioni consustanziali alla sua funzione (contestare l’andell’esecuzione forzata, cioè analiticamente, contestare:
- il diritto di credito azionato;
- l’esistenza o l’idoneità del titolo esecutivo;
- la pignorabilità dei beni, può essere proposta soltanto prima della conclusione del processo esecutivo: una volta terminata l’esecuzione, infatti, non risulta più attuale l’interesse alla contestazione del suo svolgimento.
Questo regime è rimasto immutato per l’esecuzione forzata «in forma specifica» (per consegna o rilascio e per gli obblighi di fare e non fare, ex articoli 605 e seguenti del Cpc).
In forza della presente riforma, viene stabilito che, nell’espropriazione forzata, l’opposizione all’esecuzione possa ordinariamente essere proposta soltanto prima dell’emanazione del provvedimento con cui è disposta la vendita o l’assegnazione forzate.
Soltanto in due ipotesi eccezionali il debitore esecutato può proporre l’opposizioneex articolo 615 in un momento successivo (purché sempre anteriore alla conclusione del processo esecutivo):
- ove l’opposizione «sia fondata su fatti sopravvenuti» al provvedimento con cui è disposta la vendita o l’assegnazione forzate;
- ovvero qualora «l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».
Facendola rientrare vuoi nell’uno vuoi nell’altro caso, sicuramente deve ritenersi che il debitore possa proporre opposizione tardiva anche ove dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza dei fatti, pur verificatisi anteriormente al provvedimento con cui è disposta la vendita o l’assegnazione forzate.
Con riguardo all’ordinario termine finale di decadenza, si osservi che, sebbene sia formalmente unico e unitario, in realtà, il medesimo si colloca in momenti assai diversi nel tempo rispetto all’atto di pignoramento, a seconda sia della sequenza stabilita dalla legge per ciascun procedimento di espropriazione, sia, soprattutto, delle molteplici e possibili eventualità che si possono verificare e variamente combinare tra loro. Nella maggior parte dei casi, poi, di regola, tra l’atto di pignoramento e il provvedimento con cui è disposta la vendita o l’assegnazione forzata, possono intercorrere una o anche più udienze, la cui fissazione viene comunicata al debitore esecutato (articolo 492, comma 2, del Cpc).
Di conseguenza, specie qualora tra il pignoramento e l’adozione del provvedimento decorrano una pluralità di udienze, deve escludersi che il mancato avvertimento determini automaticamente l’impossibilità di proporre tempestivamente l’opposizione.
In base a questa considerazione, nonché al concorrente rilievo, secondo cui la decadenza opera di diritto, non potendo ammettersi che l’ammissibilità o l’inammissibilità del rimedio possano discendere, rispettivamente, dalla regolarità o dall’irregolarità dell’atto di pignoramento, può confermarsi chel’omessa indicazione del nuovo avvertimento nell’atto di pignoramento costituisca una mera irregolarità di questo, dalla quale il giudice può semplicemente trarre argomento di prova della non conoscenza in capo al debitore esecutato della necessità di rivolgersi tempestivamente a un difensore per proporre opposizione, così consentendo la proposizione tardiva dell’opposizione.
In proposito, da ultimo, vale ricordare che, comunque, se anche l’opposizione ex articolo 615 sia dichiarata inammissibile, in ogni caso, anche dopo la conclusione del processo esecutivo, il debitore che lamenti di aver ingiustamente subito un processo di espropriazione per la tutela di un diritto di credito inesistente, può agire con un ordinario processo di cognizione per la ripetizione d’indebito.
Il regime di diritto transitorio
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, entrambe queste novità in tema di atto di pignoramento e di termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, si applicheranno soltanto «ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», cioè i cui atti di pignoramento risulteranno compiuti dopo tale momento.
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