La Cassazione (sentenza n. 12196/2017) ha respinto la richiesta di Silvio Berlusconi in merito alle somme corrisposte alla ex moglie Veronica Lario in regime di separazione. In particolare nel ricorso veniva eccepito come la ex moglie non avesse diritto a percepire la somma di due milioni al mese (somma ridotta rispetto ai 3 milioni e seicentomila iniziali) in funzione delle sue capacità artistiche e quindi di poter di produrre reddito in proprio. Nella sentenza viene anche richiamata la recente pronuncia della Cassazione n. 11504/2017 che ha rivoluzionato il criterio di determinazione del quantum da corrispondere in regime di divorzio. Non più da considerare sulle condizioni di vita godute in costanza di matrimonio ma sulla base dell’autoresponsabilità economica, proprio per evitare che in condizioni di estremo benessere di uno dei coniugi l’altro potesse approfittarne non lavorando. Il principio, tuttavia, precisa la Corte, non riguarda la separazione, fase prodromica al divorzio per la quale invece restano immutate le regole con il riferimento quanto alla determinazione del quantum alle condizioni di vita godute in costanza di matrimonio.
«Vale bene evidenziare in via preliminare – scrivono i giudici – la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti».
«Premesso che, come già rilevato – prosegue la sentenza -, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetta di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione». E sotto il profilo patrimoniale, pur considerando la crisi economica internazionale, «la Corte territoriale ha posto in evidenza il rilevante divario fra le condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, ponendo in risalto, infine, l’ammissione dello stesso Berlusconi di essere “ultracapiente”».
«Altrettanto non può affermarsi – conclude sul punto il Collegio – in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio: al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, le argomentazioni che la sorreggano (e, in particolare, il n. 2.2., lettera A, pag. 8) ed i principi di diritto con essa enunciati».
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