Addio ‘fallimento’, d’ora in poi sarà ‘liquidazione giudiziale’: è una delle novità introdotte dalla
riforma del diritto fallimentare che – con il sì del Senato, 172 voti a favore, 34 contrari – diventa legge dopo un percorso ragionevolmente breve tra Montecitorio (il sì lo scorso primo febbraio) e Palazzo Madama.
Il testo prevede, fra l’altro, meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l’insolvenza. La riforma, twitta il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, è ’un contributo per un’economia più sana che aiuterà la crescita’. Esulta anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che è intervenuto in aula a nome del governo prima del voto finale: ‘Non uso mai questi termini, ma si tratta di riforma di portata epocale’. Si cambia infatti una legge che ‘risale ancora al 1942 con un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali che di beni materiali’. Con la riforma, secondo Orlando, si riesce ‘a rivedere lo stigma che spesso non è più giustificato nella fase di un’economia globalizzata, ma anche a non sprecare capacità imprenditoriale perché si può essere buoni imprenditori e aver avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice’.
Ecco le novità
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. Dominus sarà il curatore, con poteri decisamente rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui (anzichè al giudice delegato) la fase di riparto dell’attivo tra i creditori. Ci sarà però una stretta sulle incompatibilità.
PREVENIRE LA CRISI. Per facilitare una composizione assistita, arriva una fase preventiva di allerta attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L’esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese. L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali (non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali). Dalla procedura d’allerta sono escluse le società quotate e le grandi imprese.
REGOLE PROCESSUALI SEMPLIFICATE. Nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che assicurano la continuità aziendale, purchè funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d’appello.
INCENTIVI A RISTRUTTURAZIONE DEBITI. Il limite del 60% dei crediti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quantomeno ridotto.
IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO. Viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continuità, anche il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.
INSOLVENZA GRUPPO DI IMPRESE. Arriva una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle società del gruppo e, anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti.
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