Corte di cassazione – Sentenza 20 novembre 2017 n. 52721
La Cassazione, sentenza 52721 del 20 novembre 2017, apre alla «particolare tenuità», e dunque alla non punibilità, anche per il caso della coltivazione di 18 piante di canapa indiana. I giudici infatti, rinviando al giudice di secondo grado campano, hanno accolto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Salerno per produzione di sostanze stupefacenti nella parte in cui lamentava «violazione dell’art. 131 bis c.p. e difetto di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur sollecitata dal ricorrente all’udienza tenutasi del 12/1/2016 dinanzi alla Corte di appello». Per i giudici di legittimità infatti la decisione impugnata «evidenzia una mancanza di motivazione in ordine all’invocata applicazione della causa di non punibilità, formalmente sollecitata dal ricorrente dinanzi alla Corte di appello, laddove invece l’istituto in questione non era stato ancora introdotto nell’ordinamento al momento della presentazione dell’atto di appello».
«Né, nel caso in esame – prosegue -, dalla motivazione delle decisioni di merito si evince un apprezzamento di evidente insussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto». Mentre, conclude la Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., «il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo». Sarà dunque la Corte di appello di Napoli a decidere sulla questione verificando la possibilità di applicare la nuova fattispecie di non punibilità.
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