È valido il contratto di locazione avente a oggetto un immobile privo dei requisiti di commerciabilità atteso il chiaro tenore letterale delle norme che hanno inciso sul regime di circolazione dei beni abusivi, limitando la sanzione della nullità ai soli atti aventi efficacia traslativa ovvero costitutiva di diritti reali, ma riconoscendo validità agli atti concessivi di diritti personali di godimento, quali appunto il contratto di locazione. Ne consegue l’obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento a immobile avente i caratteri suddetti.
Lo ha stabilito la Cassazione Civile Sezione II, ordinanza 8 settembre 2017 n. 20964
Per maggiori informazioni contatta lo studio legale Avvocato Valentina Conigliaro al n.324844411 o scrivi una mail a avv.valentinaconigliaro@gmail.com