Corte di cassazione – Sentenza 8 gennaio 2018 n. 234
La legge del 4 agosto 2017 n. 124 che ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017 la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, non ha efficacia retroattiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 234 dell’8 gennaio 2018, aggiungendo che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali per lo svolgimento dei servizi oggetto di riserva sulla base di regole predisposte dall’Agcom va confermato quanto affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità. E cioè che: «In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria».
Una Srl aveva impugnato una sentenza della Ctr Campania relativa ad un accertamento Ici lamentando tra l’altro che la notifica dell’atto impositivo era avvenuto tramite posta privata.
La Suprema corte per prima cosa ricorda l’orientamento di legittimità secondo cui la notifica fatta da un privato non può essere sanata dal momento che «l’art. 4, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali» (n. 13453/17). Per «completezza», aggiunge la decisione, si deve affrontare l’incidenza dell’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017) che all’articolo 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’articolo 4 del Dlgs 22 luglio 1999, n. 261. «Tale abrogazione espressa comporta, quindi – scrive il Collegio -, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada». Tuttavia, «dovendosi escludere natura interpretativa», all’abrogazione non può essere riconosciuta «alcuna efficacia retroattiva» in relazione «al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso d’accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato».
Non solo, prosegue la sentenza, il comma 57 della legge prevede anche che «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notifìcazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari …, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi». E il successivo comma 58 afferma: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l’autorità nazionale di regolamentazione» determina, sentito il Ministero della Giustizia, «gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali» e con la stessa modalità l’Autorità determina i «requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi». Per cui «fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali» resta in vigore il precedente orientamento di Cassazione.
E siccome nel caso di specie, è pacifico che il procedimento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, ne consegue l’inesistenza giuridica della notifica.
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