Il condomino ha il diritto di abbellire le aiuole comuni con delle piante. La Corte di cassazione, sentenza n. 2957 del 7 febbraio 2018, ha così respinto il ricorso di un condominio di Cagliari contro la decisione del Tribunale che l’aveva condannato a risarcire 849 euro per la distruzione di piante di proprietà di un condomino, oltre a 3mila euro per lite temeraria. Con due diverse delibere del 2010, l’assemblea aveva stabilito che aiuole e spazi verdi condominiali dovessero essere lasciati liberi da qualsiasi ingombro. L’amministratore aveva così provveduto a rimuovere i vasi e le piante del condomino. Con la successiva delibera il condominio aveva specificato che il divieto riguardava la possibilità di «piantare essenze vegetali, di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni e nei pressi di taluni pilastri, nonché la recisione della pianta rampicante collocata nell’aiuola condominiale a ornamento del balcone del condomino».
Come visto, il Tribunale aveva ritenuto che le delibere contrastassero con gli articoli 1102 e 1136 del codice civile. Contro questa decisione ha proposto ricorso il condominio censurando la decisione impugnata laddove sosteneva che «regolamentare l’uso delle parti comuni vietando l’apposizione di vasi, essenze vegetali, materiali per il giardinaggio ecc. svilirebbe a tal punto il diritto di comunione sulle parti comuni da impedire l’uso di tutti i partecipanti». Secondo la Suprema corte invece l’affermazione del tribunale è corretta. Nelle delibere che «impediscono ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nelle aiuole comuni (con rimozioni di arbusti privati)», vi sarebbe effettivamente «un intento emulativo» e un «abuso di maggioranza». La «piantumazione» infatti sarebbe «espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso delle aiuole ex art. 1102 c.c.».
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