Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 30 novembre 2018 n. 30999
Responsabile il medico che, pur avendo compreso che il paziente ha problemi neurologici, non interviene tempestivamente e rinvia gli accertamenti. A seguito di una tac o viene accertata la presenza di un’ematoma cerebrale e il paziente muore. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 30999/18.
La vicenda. Il paziente il 12 giugno 2001 si era presentato presso la Asl a seguito di uno svenimento e gli era stata prescritta una visita cardiologica e il controllo della pressione sanguigna. Il malato si era poi ripresentato presso la struttura sanitaria il 18 giugno su indicazione del medico curante ed era stato rimandato a casa con prescrizione di alcuni farmaci. Solo il 2 luglio, quando il paziente era stato colto da una emiparesi sinistra, l’Unità sanitaria aveva predisposto una tac dalla quale era emerso la rottura di un’aneurisma con conseguente ematoma. Immediatamente era stato eseguito un intervento di clippaggio per bloccare la fuoriuscita di sangue, ma a seguito di complicazioni il paziente era deceduto il successivo 28 agosto 2001. La Cassazione ha accolto le richieste di risarcimento dei parenti perché se i medici si fossero mossi in tempo e avessero effettuato la tac con ragionevole anticipo si sarebbe effettuato un intervento ben diverso che avrebbe potuto evitare la rottura dell’aneurisma e il successivo decesso.
Il principio di diritto. Di qui il principio di diritto secondo cui “tiene una condotta colposa il medico che, dinanzi a sintomi aspecifici non prenda scrupolosamente in considerazione tutti i loro possibili significati, ma senza alcun approfondimento si limiti a far propria una sola tra le molteplici e non implausibili diagnosi”.
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