Licenziamento illegittimo: l’indennizzo preclude l’opzione di reintegra sul posto

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 27 febbraio 2019 n. 5759

Una volta che il lavoratore illegittimamente licenziato sceglie l’indennizzo, al posto della reintegra non può ricorrere in Cassazione ed eccepire ulteriori motivi che possano giustificare un ritorno sul posto di lavoro.

Lo chiariscono i Supremi giudici con la sentenza n. 5759/2019. Si legge nella sentenza che per poter rivedere una sentenza ci deve essere un errore rilevante (ex articolo 395, comma 1, n. 4) che consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia di dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Si legge nella sentenza che muovendo proprio da queste premesse l’errore non può riguardare le attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del semplice raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. La Cassazione prosegue, poi, rilevando come i giudici di seconde cure si siano attenuti ai principi appena indicati. La sentenza impugnata per revocazione, quanto al riconoscimento del diritto alla reintegra nel posto di lavoro e alla quantificazione del danno per l’accertata nullità del licenziamento, appare fondata su un presupposto di fatto del tutto erroneo: il giudice di appello ha proceduto trascurando completamente una circostanza di fatto, quale l’opzione, esercitata dal lavoratore ex articolo 18, comma 3, della legge 300/1970, risultante dagli atti di causa.

Conseguentemente la Corte distrettuale ha ritenuto che senza l’errore la decisione sarebbe stata diversa, posto che l’opzione aveva comportato la rinuncia in modo definitivo e irretrattabile, al posto di lavoro e dunque alla reintegrazione nel posto di lavoro, con liberazione del datore da ogni ulteriore obbligo retributivo.

Per informazioni, contatta lo Studio Legale Avvocato Valentina Conigliaro alla mail info@avvocatovalentinaconigliaro.it o al n.3284844411

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