Imprenditore libero di assumere con contratto di somministrazione, anche senza picco

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 17 aprile 2019 n. 10726

Il lavoro a somministrazione può essere scelto dal datore come forma di contratto di lavoro a più riprese e non deve coincidere con i picchi lavorativi che richiedono ulteriore forza lavoro.

Alla base dell’ordinanza n. 10726/19 una vicenda che ha visto protagonista un lavoratore assunto con numerosi contratti di somministrazione che, secondo i giudici di merito, dovevano portare alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Contro tale orientamento ha proposto ricorso il datore rilevando come i picchi lavorativi non coincidevano sempre e comunque con la somministrazione e quindi non era possibile trovare il nesso di causalità tra tali esigenze produttive e i contratti di somministrazione. I Supremi giudici hanno dato ragione al datore rilevando come le denunce del prestatore sulla coincidenza picchi di lavoro/somministrazione fosse solo parzialmente vero in quanto il prestatore era stato chiamato a lavorare anche per periodi ben più lunghi. In tal modo la Corte di merito ha violato l’articolo 27, comma 3, del Dlgs 276/03 secondo cui il controllo giudiziale sulle ragioni che consentono la somministrazione “non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore”.

Risulta, infatti, del tutto evidente far rientrare nelle scelte imprenditoriali insindacabili dal giudice stabilire, nell’ambito di un legittimo contratto di somministrazione lavoro e in presenza di una causale legittima, per quanto tempo e quanti giorni l’utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata.

Per maggiori informazioni, contatta lo Studio Legale Avvocato Valentina Conigliaro alla mail info@avvocatovalentinaconigliaro.it o al n.3284844411

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