Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 17 ottobre 2019 n. 26268
Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti, ricorrendo presupposti diversi. Secondo la Cassazione, mentre i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva da inadempimento.
Il cumulo giuridico. Secondo i Supremi giudici le due forme di interesse, però, non necessariamente integrano il cumulo giuridico perché comunque hanno alla base entrambi un solo rapporto giuridico. Superato il cumulo sul quale i giudici di merito avevano dato torto al correntista, nella sentenza viene puntualizzato che nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il cosiddetto “taglio soglia” previsto dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 si configura la cosiddetta usura cosiddetta “oggettiva” che determina la nullità della clausola ex articolo 1815, comma 2 del Cc (determinazione degli interessi). La Corte, inoltre, ha voluto fornire ulteriori indicazioni sull’inserimento della “clausola di salvaguarda” che è un impegno per la banca, che consiste nella mancata applicazione di interessi usurari con la conseguenza che in caso di contestazione spetta alla banca l’onere probatorio di non aver adempiuto all’impegno.
Conclusioni. Questo – spiega la Corte – per evitare che l’istituto di credito possa trovare l’escamotage per non adeguarsi al tasso soglia, con la copertura appunto di una clausola di salvaguardia. In definitiva viene accolto l’appello del correntista con una nuova determinazione del tasso di interessi che dovrà essere effettuato seguendo i principi di diritto contenuti nella decisione.
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