La nuova procedura per semplificare l’iter di separazione è poco usata dagli italiani, i tempi non sembrano sostanzialmente più brevi ed inoltre è obbligatoria la presenza di due avvocati, a differenza della separazione consensuale ove ne basterebbe uno.
Di che cosa si tratta in concreto?
In materia di famiglia tra gli strumenti finalizzati a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e, pertanto, alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, particolare rilievo assume la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati e quella dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.
Introdotte dal Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162 che ha istituito la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12).
I principali benefici dei nuovi istituti sono senz’altro rinvenibili nella tangibile contrazione dei tempi e dei costi rispetto le procedure ordinarie, tuttavia, per il loro esperimento sono necessarie determinate condizioni.