Assegnazione della casa familiare; secondo la Cassazione va tutelato l’interesse primario del figlio minore

Nei casi di crisi familiare ai sensi dell’art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa
familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con
la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve
essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno
che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli
il menzionato interesse del minore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. 1 – , Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023.

Per maggiori informazioni, contatta lo Studio  alla mail info@avvocatovalentinaconigliaro.it o al n.3755473095

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