Assegno circolare: incasso fino a 3 anni dall’emissione

Corte di cassazione – Sezione VI civile- Ordinanza 30 aprile 2019 n. 11387

L’assegno circolare può essere cambiato nel termine triennale dall’emissione e non come per gli assegni normali entro otto giorni dalla sottoscrizione. Questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 11387/19.

Alla base della pronuncia una vicenda in cui il un istituto bancario non aveva cambiato quattro assegni a una persona fisica per un valore prossimo ai 1300 euro sulla scorta che i titoli fossero ormai scaduti e come tali irripetibili. Il beneficiario degli assegni in effetti si era “ricordato” di riscuotere la somma dopo circa un anno dall’emissione ma per la Suprema Corte non era un buon motivo per negare l’accesso al credito.

La Cassazione ha precisato che l’articolo 84, comma 2, del Rd n. 1736/1933, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Invece con riferimenti all’assegno bancario, l’articolo 32 del medesimo Regio decreto prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso.

Dunque conclude la Cassazione ha sbagliato il giudice del merito ad applicare per analogia le regole dell’assegno normale a quello circolare senza considerare, invece, la norma che prevede tempi completamenti differenti.

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