La nuova Legge n. 154/2013, in materia di affidamento del minore, procede sulle orme tracciate dalla precedente Legge n. 54/2006 che ha introdotto in Italia il c.d. affido condiviso.
Oggi, il legislatore ha previsto una disciplina unitaria sia per i procedimenti di separazione dei coniugi sia per quelli relativi ai figli nati al di fuori dal vincolo di coniugio.
I nuovi artt. 337 bis e ss. c.c. hanno sostituito gli artt. 155 e ss. c.c. dettando norme relative ai provvedimenti riguardo a tutti i figli, senza alcuna distinzione tra legittimi e naturali.
Essi ribadiscono il principio della bigenitorialità sancendo ancora una volta il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori.
A tal fine, l’art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nei procedimenti di cui sopra debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con “esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.
Ne consegue che, in caso di separazione e crisi della coppia, grava sui genitori un vero e proprio obbligo di adempiere ai propri doveri adoperandosi affinché gestiscano responsabilmente l’affidamento condiviso della prole.