È corretta l’istanza di accesso fatta via Pec ad Equitalia contenente la semplice richiesta di rilascio di copia delle cartelle esattoriali relative al proprio ruolo, senza dunque produrre ulteriori specificazioni. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 agosto 2017 n. 3947, respingendo il ricorso del Fisco che aveva impugnato la decisione del Tar Campania favorevole all’impresa.
La società, dopo essere venuta a conoscenza di un debito nei confronti dell’erario, aveva infatti proposto istanza di accesso ad Equitalia Sud chiedendo il rilascio di «copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo ex art. 49 del Dpr 602/73 così come notificate, unitamente alle corrispondenti relate di notifica». Non avendo ottenuto riscontro, in quanto l’amministrazione era rimasta silente, ha adito il Tribunale regionale che le ha dato ragione.
A questo punto l’Amministrazione ha impugnato la decisione ritenendo l’istanza «generica», perché relativa «indistintamente alla copia di tutte le cartelle di pagamento riferite al ruolo, corredate delle relate di notifica», affermando che il loro reperimento «avrebbe costretto il concessionario ad una defatigante attività di ricerca e selezione atti». La Srl, dal canto suo, si è difesa ribadendo la «completezza dell’istanza d’accesso contenente gli elementi essenziali identificativi delle cartelle esattoriali di cui si richiedeva il rilascio di copia».
Per il Consiglio di Stato sul punto va richiamato il ragionamento fatto dal Tar (sentenza n. 5146/2015) secondo cui la domanda «conteneva tutti gli elementi che consentono ad Equitalia di individuare i documenti richiesti». «Attraverso l’estratto di ruolo – scriveva il Tribunale amministrativo -, è infatti possibile risalire alla posizione debitoria del singolo contribuente ad una certa data e, dunque, alle cartelle esattoriali che a questo si riferiscono». «Pertanto, nello specifico, la domanda di accesso conteneva tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguardava la società ricorrente), oggettivi e temporali (le cartelle risultanti dall’estratto di ruolo alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti».
E tale valutazione, conclude Palazzo Spada, «appare affatto ineccepibile e condivisibile, posto che dall’estratto di ruolo relativo al contribuente il concessionario della riscossione può agevolmente rilevare quale sia il suo carico tributario complessivo e come esso sia formato, e identificare le cartelle di pagamento emesse in relazione al medesimo, e in particolare quelle già notificate».
Per maggiori informazioni,contatta lo Studio Legale Avvocati Palermo al n.091.8436402 o scrivi una mail all’indirizzo di posta elettronica avv.conigliaro@avvocatipalermo.com