Casa familiare al padre se la figlia maggiorenne non segue la madre

Sì alla revoca della casa familiare alla madre che decide di cambiare residenza se la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente sufficiente, con cui ha un rapporto fortemente conflittuale, non vuole seguirla e decide di vivere con il padre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 28 settembre 2017 n. 22746, confermando l’assegnazione dell’abitazione all’ex marito.

casa familiareIn primo grado, infatti, il tribunale di Roma aveva già accolto il ricorso del padre che chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio per ottenere il collocamento della figlia presso di sé con la conseguente assegnazione della casa familiare ed anche di un assegno mensile di 150 euro. La corte di Appello ha confermato il giudizio.

Proposto ricorso in Cassazione, la madre ha sostenuto che la Corte territoriale dopo aver affermato «la fondatezza della censura secondo cui la maggiore età della figlia avrebbe dovuto precludere la pronuncia sul collocamento, ha, tuttavia, ritenuto corretta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore della madre senza però riversare tali conclusioni nel dispositivo che si limita a rigettare il reclamo». Per la Suprema corte però il ricorso non coglie la ratio decidendi della decisione della Corte distrettuale secondo cui «alla cessazione della convivenza tra genitore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conseguentemente alla scelta del primo di cambiare residenza – rispetto a quella già costituente casa coniugale – consegue la revoca dell’assegnazione della casa coniugale per carenza dei relativi presupposti». Nel caso specifico, infatti, la Corte di appello aveva rilevato che, già dal 2007, la madre soggiornava regolarmente presso il suo nuovo compagno fuori Roma.

Pertanto, conclude la Cassazione, «non vi è contraddizione fra dispositivo e motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto tamquam non esset la previsione di collocamento della figlia maggiorenne presso il padre ma ha ritenuto invece rilevante la volontà di quest’ultima di continuare a vivere nella casa familiare insieme al padre e di conseguenza ha confermato la revoca dell’assegnazione alla madre della casa familiare e l’assegnazione della stessa al padre sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia con lui convivente».

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