Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 5 gennaio 2018 n. 146
Alla stregua dell’articolo 2087 del Cc non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma civilistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”.
La vicenda – Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 146/2018. La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore aveva subito un infortunio cadendo a terra dalla scala, perché, in precarie condizioni di stabilità, aveva voluto comunque tagliare un ramo che poggiava su un cavo elettrico. I giudici di merito e anche la Cassazione hanno rilevato come in questi casi debba essere esaminato il comportamento del lavoratore, perché la decisione è frutto di una scelta assolutamente arbitraria. Anche perché, se così non fosse, il datore sarebbe sempre e comunque responsabile per azioni del prestatore anche se dettate da eccessiva spregiudicatezza che nulla hanno a che vedere con la best practise e con i vari mezzi di sicurezza messi a disposizione dall’imprenditore.
L’alternativa – Nel caso concreto, infatti, l’episodio non sarebbe accaduto se il prestatore avesse fatto presente la situazione ai responsabili. In quel caso il datore avrebbe provveduto a mettere a disposizione una piattaforma aerea che avrebbe molto probabilmente scongiurato l’accaduto. La Corte così ha rigettato il ricorso del lavoratore.
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