Comunione legale tra coniugi: diritti di credito fuori dalla comunione se il preliminare non riporta la firma congiunta

Corte di cassazione – Sezione II civiile – Sentenza 3 giugno 2016 n. 11504

La comunione legale tra i coniugi riguarda e comprende tutti gli atti che comportano un trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione di altri diritti reali e non i diritti di credito sorti dal preliminare concluso da uno solo dei coniugi.

Quindi – chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 11504/2016 – in caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi l’altro non può vantare alcun diritto, non essendo legittimato ad agire ex articolo 2932 del codice civile.

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La vicenda – Nel caso concreto il marito aveva siglato con una società immobiliare un contratto preliminare di acquisto. Successivamente la società si era resa inadempiente così in base a quanto stabilito dalle norme civilistiche era divenuto titolare della proprietà dell’immobile.

Nel frattempo i coniugi si erano anche separati. E in questa fase la ex moglie ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che se la ragione della comunione legale risiede nell’esigenza di far beneficiare i coniugi di tutti gli incrementi economici acquisiti al loro patrimonio, non comprendeva il motivo per cui l’acquisto di un diritto di credito dovesse esserne escluso, trattandosi anche in tal caso di un incremento patrimoniale. Quindi secondo la tesi della ex ricorrente «ritenere compresi negli acquisti anche i diritti di credito risponde appieno alla finalità perseguita dal legislatore della riforma del 1975 che è stata non solo quella di dare attuazione al principio di parità e solidarietà tra i coniugi ma anche quella di parificare la partecipazione dei coniugi alle ricchezze e agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale».

Il diritto di credito non rientra nella comunione – Sul punto, però, i Supremi giudici hanno puntualizzato come non possa rientrare nella comunione un diritto di credito sorto sulla base di un contratto preliminare stipulato esclusivamente da un coniuge. Diritto di credito nato come detto a causa dell’inadempimento della società venditrice dell’immobile e che ha generato la titolarità dell’immobile piena ed esclusiva a solo carico dell’ex marito. Logica conseguenza della sentenza è che in caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi l’altro non può vantare alcun diritto.

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