Il decreto legge n. 134/2014 approvato definitivamente in Senato il 22 aprile 2015, ha introdotto rilevanti novità relativamente ai tempi per lo scioglimento definitivo del matrimonio. Il divorzio, infatti, è l’unico istituto attraverso il quale è possibile ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio c.d. concordatario (celebrato in Chiesa) oppure del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di Stato civile.
La riforma, pur prevedendo l’istituto della separazione come step precedente, obbligatorio per poter richiedere il divorzio, ha ridotto le tempistiche necessarie per presentare ricorso al Tribunale ed ottenere così la cessazione della unione matrimoniale:
1 anno(decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale), nel caso di separazione giudiziale(ossia non consensuale);
6 mesi(decorrente dalla data di comparizione dei coniugi – udienza ex art. 708 c.p.c.), nel caso di separazione consensuale.
Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi, nel caso di separazione giudiziale, e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione, nel caso di procedura consensuale, purché il verbale venga successivamente omologato dal Tribunale.
Le predette disposizioni normative si applicano sia alle cause instaurate dopo l’entrata in vigore della legge, sia ai procedimenti in corso ove sia pendente già un giudizio di separazione, indipendentemente dalla presenza di figli minori.
La legge era stata già approvata dalla Camera il 29 maggio dello scorso anno, ma una nuova lettura si è resa necessaria per il fatto che in Senato è stata stralciata la norma che prevedeva la possibilità di accedere al divorzio immediato, cioè senza separazione.
Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono pertanto invariate. Permane la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all’Ufficiale dello Stato civile.
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