La legge annuale per il mercato e la concorrenza interviene con importanti modifiche nel settore delle comunicazioni.
In particolare, con gli innesti portati dai commi 41 e seguenti, si propone la eliminazione di alcuni vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.Questo giustifica il fatto che l’intervento normativo riguardi il decreto legge n. 7 del 2007, poiché, in parte qua, dedicato ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica. Giova ricordare, peraltro, come il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 – convertito dalla legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40 – sia uno di vari contenitori normativi recanti misure (in specie: urgenti) per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza. Non può non stigmatizzarsi la disorganicità a cui il Legislatore ci ha ormai abituato. Nonostante si opti per codici unici, la legislazione “extra codice” continua a essere una strada percorsa, con effetti negativi per gli interpreti e soprattutto i consumatori, costretti a doversi far supportare (a proprie spese e con costi non modesti) da un tecnico per ricostruire l’esatta e completa disciplina normativa, navigando nella pluralità di fonti di produzione. Nel caso di specie, non si condivide questa fuga dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206), strumento dove elettivamente dovrebbero confluire le norme di tutela del consumatore. A ogni modo tant’è: il Legislatore introducendo norme di tutela per l’utente non lo tutela nella scelta del metodo normativo.
Guardando al merito del “nuovo diritto”, muovendo dalle regole previgenti, occorre ricordare che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore: il diritto di recedere dall’accordo o di cambiare operatore professionale è, quindi, un diritto pieno e irrinunciabile dell’utente – consumatore. La disciplina ha un ambito applicativo ben delimitato, riguardando i soli contratti cosiddetti “per adesione”. Un contratto è qualificabile “per adesione” quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti ed è stato predisposto unilateralmente da un contraente (si veda Cassazione civile n. 7607 del 2015; si vedano gli articoli 1341 e 1342 del Cc). Nel rapporto di consumo, quindi, ricorre un contratto di adesione quando le clausole sono predisposte dal professionista e contenute in moduli per la disciplina uniforme di una serie indeterminata di rapporti contrattuali. In questo caso (contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali) incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore (si veda l’articolo 34, comma 5, del Dlgs n. 206 del 2005).
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