In caso di guida in stato di ebbrezza la sanzione amministrativa comminata dal prefetto della sospensione della patente non preclude, in sede penale, la possibilità per il giudice di applicare la medesima sanzione, tenendo conto del periodo di tempo già scontato. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza del 19 aprile 2016 n. 92, bocciando il ricorso di un automobilista e chiarendo che il tribunale può anche variare in aumento il periodo di fermo stabilito dal rappresentante di Governo.
Il caso era quello di un uomo fermato, intorno alle quatto del pomeriggio, mentre si trovava alla guida della propria autovettura «in evidente stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze alcoliche», come accertato dall’esame con etilometro che aveva riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,27 g/l alla prima prova, effettuata alle ore 16,57, e 2,34 g/l alla seconda prova, alle ore 17,11. In primo grado il Tribunale di Spoleto lo aveva perciò dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 186 commi 1 e 2 lettera c) del CdS, e lo aveva condannato a 6 mesi di arresto (con pena sospesa), e 2mila euro di ammenda. Oltre alla sospensione della patente di guida per due anni con trasmissione degli atti al Prefetto.
Nel ricorso, tra l’altro, il guidatore aveva lamentato il fatto che la sanzione amministrativa accessoria gli era stata irrogata senza verificare se il Prefetto avesse disposto una analoga sanzione. La Corte territoriale nel confermare la condanna «essendo indubbio lo stato di ebbrezza, emerso dall’esame alcolimetrico», con riferimento alla mancata verifica della adozione della sanzione amministrativa accessoria da parte del Prefetto, ha osservato che: «a norma dell’articolo 186 CdS, va sempre disposta la applicazione della sanzione suddetta, che opera autonomamente rispetto a quella disposta dal Prefetto». Non solo, facendo proprio l’insegnamento della Corte di cassazione (18920/2013), la sentenza ha ribadito che «in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l’avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto». Per cui, conclude il Collegio, la sospensione ordinata dal Tribunale «non può essere revocata e nemmeno ridotta nella sua durata, stante la rilevanza dell’illecito in esame».