Se la spesa non era indifferibile nessun rimborso al condòmino

Il proprietario dell’ultimo piano e del sottotetto non può procedere in via autonoma al «completo rifacimento della struttura di copertura del palazzo» e poi chiederne pro quota il pagamento agli altri condomini, qualificando i lavori come «indifferibili» ed «urgenti». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 30 agosto 2017 n. 20528, rigettando il ricorso dei proprietari del piano attico.
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In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva dato ragione ai ricorrenti che avevano chiesto all’altra condomina il pagamento di 66 milioni di lire in base alla sua quota millesimale. In secondo grado, poi, la Corte di appello di Venezia ha disposto una Ctu per verificare se ricorrevano i presupposti dell’articolo 1134 del codice civile che ammette il rimborso dell’iniziativa del singolo, senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, soltanto nel caso in cui «si tratti di spesa urgente». Dalla consulenza però è emerso un intervento che «lungi dal consistere in indifferibili opere urgenti» si è sostanziato «in una notevole ristrutturazione dell’immobile, con tra l’altro recupero e trasformazione di alcuni locali accessori del sottotetto (destinati a lavanderia-stenditoio, stireria e ripostiglio) in un alloggio a tutti gli effetti».

Proposto ricorso, la Cassazione ha bocciato le doglianze in quanto i lavori «non potevano in alcun modo considerarsi limitati a quelli imposti dall’urgenza connessa alla limitazione di infiltrazioni e, eventualmente, alla prevenzione di assenti pericoli di crollo». Del resto, proprio la fattura prodotta dai ricorrenti fa riferimento «a opere sicuramente non riconducibili a fronteggiare un’urgenza (quali sarebbero state coperture temporanee o puntellature, o anche demolizioni parziali)». E così anche la deposizione del teste «asseverativa del pericolo di crollo», o la presunta consapevolezza dell’altra condòmina sulla necessità dei lavori, non toccano l’iter decisorio della corte territoriale, che si è limitata «a prendere atto della estraneità oggettiva delle opere all’ambito di cui all’art. 1134 cod. civ., delimitato dalla nozione di urgenza». Sul punto, la Suprema corte (n. 18759/2016) recentemente ha affermato «come debba trattarsi di opere da eseguire senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune».

Riguardo poi all’azione di indebito arricchimento, presentata in subordine, e trascurata dal giudice di secondo grado, la Cassazione procede ad una integrazione della motivazione affermando che essa è disponibile solo allorché chi la eserciti non possa ricorrere ad «un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subìto». Né può ritenersi che essendone stato negato l’utilizzo, in carenza del presupposto dell’urgenza, «debba ammettersi l’azione sussidiaria ex art. 2041 c.c.». La giurisprudenza di Cassazione (n. 9629/1994) ha infatti chiarito che l’azione di arricchimento «non possa essere esercitata in presenza del divieto posto dalla legge di esercizio di azioni tipiche in assenza di determinati presupposti». Per cui, conclude la decisione, «se la spesa non è urgente nessuna azione spetta, neanche quella di arricchimento», in quanto ciò «significherebbe contravvenire al divieto di rimborso stabilito dal legislatore».

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