Licenziamento e dimissioni: Onere del datore di lavoro provare le dimissioni del lavoratore ovvero la forma scritta del licenziamento intimato

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui si controverta in merito alle modalità di risoluzione dello stesso, licenziamento orale o dimissioni, è onere del datore di lavoro provare le dimissioni del lavoratore, dovendosi affermare, in mancanza, il licenziamento orale del lavoratore. Invero, ai sensi dell’art. 2697, comma 1 e 2 c.c., sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto di lavoro mentre la controdeduzione del datore di lavoro, in merito alle dimissioni del lavoratore ha valore di eccezione e la relativa prova ricade sullo stesso. Ove manchi la prova delle dimissioni del lavoratore sarà onere del datore di lavoro provare il licenziamento scritto, essendo richiesta, la forma scritta a pena di nullità.

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