Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui si controverta in merito alle modalità di risoluzione dello stesso, licenziamento orale o dimissioni, è onere del datore di lavoro provare le dimissioni del lavoratore, dovendosi affermare, in mancanza, il licenziamento orale del lavoratore. Invero, ai sensi dell’art. 2697, comma 1 e 2 c.c., sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto di lavoro mentre la controdeduzione del datore di lavoro, in merito alle dimissioni del lavoratore ha valore di eccezione e la relativa prova ricade sullo stesso. Ove manchi la prova delle dimissioni del lavoratore sarà onere del datore di lavoro provare il licenziamento scritto, essendo richiesta, la forma scritta a pena di nullità.
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