Corte di cassazione – sezione lavoro – ordinanza 21 aprile 2020 n. 7976
In caso di mancato beneficio delle ferie per oggettiva impossibilità, al prestatore di lavoro dipendente va corrisposta l’indennità sostitutiva.
La decisione. La Cassazione – con la ordinanza n. 7976/2020 – ha precisato che già la Corte di appello di Firenze (confermando la sentenza del Tribunale della stessa città) aveva rigettato l’opposizione proposta dal datore contro il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di 37mila euro a titolo di indennità di ferie non godute in favore degli eredi del prestatore. Il datore si era difeso rilevando che il mancato godimento delle ferie non era imputabile all’imprenditore, ma poteva essere ricondotto al lavoratore al quale era riferibile la scelta di non beneficiarne.
La “mora del creditore”. Ricorda la Cassazione, però, che per escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, in caso contrario si incappa nella “mora del creditore”.
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