Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 2 gennaio 2018 n. 5
Responsabilità penale per l’infermiere che – pur accorgendosi che le condizioni del paziente siano peggiorate – ometta di avvertire il medico e il tutto si concluda con il decesso del ricoverato. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 5. La Corte in particolare ha chiarito come tra le due figure, quella cioè dell’infermiere e del medico deve esserci un rapporto di estrema collaborazione. L’infermiere in particolare è onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio al fine di consentire, nel caso, l’intervento del medico, che oggi va considerato non più “ausiliario del medico”, ma “professionista sanitario”.
La vicenda. Nel caso concreto un paziente a seguito di un intervento aveva accusato una crisi ipotensiva. E l’infermiere – pur essendosi accorto del peggioramento delle condizioni – non aveva prontamente avvertito il dottore che avrebbe preso le misure del caso. La Cassazione richiama un passaggio della sentenza di merito di condanna secondo cui l’infermiere era responsabile di una gravissima omissione di non chiamare immediatamente il medico dell’interdivisione nonostante gli episodi ipotensivi del paziente. Peraltro anche le testimonianze rese dalle persone presenti in corsia erano state univoche nel raccontare che dopo la chiusura dei liquidi il paziente ebbe una prima crisi ipotensiva che, lungi dal risolversi spontaneamente, aveva imposto la necessità della riapertura dei liquidi del posizionamento di cuscini sotto i piedi al fine di far confluire il sangue alla testa.
L’errore clamoroso. Quindi l’imprudenza degli infermieri di non chiedere immediatamente l’intervento del medico ha costituito “l’errore clamoroso” che è costato la vita al paziente, che in quel momento sottoposto a nuovo controllo dell’emocromo, avrebbe manifestato un ulteriore abbassamento del valore, che unitamente alle crisi ipotensive, avrebbero permesso di formulare l’esatta diagnosi e procedere alle trasfusioni. Respinto in conclusione il ricorso dell’infermiere con il reato estinto per prescrizione e con la sola validità delle statuizioni civili.
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