Turnazione oltre il sesto giorno, il danno può essere presunto
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 13 settembre 2016 n. 17966
In caso di lavoro prestato per oltre sei giorni di seguito, il danno da «usura psicofisica» può essere presunto. E va indennizzato sulla base delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo, o individuale, per altre voci. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 13 settembre 2016 n. 17966, accogliendo il ricorso di un dipendente di una società che realizza programmi televisivi.
In primo grado il tribunale di Roma aveva condannato l’azienda a pagare ai lavoratori l’«indennità compensativa per il lavoro prestato nel settimo e ottavo giorno consecutivo». In appello invece la Corte territoriale ha respinto la domanda sostenendo che il datore era venuto incontro ad una richiesta dei dipendenti, «affinché – lavorandosi oltre il sesto giorno consecutivo – il riposo non coincidesse sempre con lo stesso giorno della settimana, ma potesse essere accorpato con altri giorni di riposo e coincidere anche con il sabato o con la domenica». Nel ricorso, tra l’altro, il lavoratore aveva sostenuto che era stato disatteso il principio per cui «chi lavora tutti i giorni della settimana ha diritto a due distinti trattamenti economici (diversi dall’indennità di turno), l’uno per la prestazione domenicale e l’altro (oggetto del presente contenzioso) per la maggiore penosità del lavoro prestato per più di sei giorni consecutivi». Mentre la sentenza impugnata aveva confuso quest’ultima indennità con il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno determinato da superlavoro, questo sì da allegarsi e provarsi specificamente.
Per i giudici di Piazza Cavour i motivi sollevati sono fondati. Per prima cosa, spiega la sentenza, la Corte territoriale desume che la turnazione su oltre sei giorni sia stata fatta «per venire incontro alla richiesta dei lavoratori», non da un accordo sindacale ma semplicemente dalla mancata contestazione di tale affermazione fatta dalla difesa della società. Ora, prosegue la Corte, «è pur vero che la Cassazione S.U. n. 12065/14 e talune voci di dottrina hanno ventilato l’eventualità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell’art. 115 co. 1 c.p.c. come sostituito dall’art. 45 legge n. 69/09», ma la novella è comunque applicabile solo ai giudizi successivi, e non dunque a quello odierno che è del 2004. Inoltre, nel caso affrontato, non siamo neppure di fronte ad un fatto secondario ma ad una «mera difesa (in quanto tale estranea ai principio di non contestazione)». In definitiva, conclude la Cassazione, «il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416 cc. 2° c.p. c. non si applica alle mere difese, fra cui rientra anche l’assunto del datore di lavoro di aver stabilito una data turnazione fra i propri dipendenti per venire incontro ad una loro richiesta».
Venendo poi al merito della questione, i giudici hanno affermato il principio per cui: «In tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’eventuale ulteriore danno biologico, che invece si concretizza in un’infermità determinata da una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima evenienza, il danno può essere presunto sull’an; il relativo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive».
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