Tutela il tuo marchio!
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Con ordinanza resa ex art.700 c.p.c., il Tribunale Civile di Palermo ha accolto la domanda posta da una rinomata società palermitana che lamentava l’illegittimo utilizzo del proprio marchio ad opera di un terzo non autorizzato.
Il Giudice adito ha adottato la propria decisione, rassegnando le argomentazioni che seguono:
“Secondo l’art. 20 del codice della proprietà industriale il titolare del marchio d’impresa registrato ha diritto all’esclusivo uso del marchio e di vietare a terzi di utilizzare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Nel caso di specie si versa nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra richiamata. Ed invero la società resistente commercializza prodotti che recano il c.d. cuore del marchio di parte ricorrente. Sussiste poi coincidenza di prodotti….
Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1267/2016) nell’affermarne la registrabilità e quindi la tutelabilità: I cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché “debole”, per l’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua “debolezza” non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.
La verifica quindi del rischio di confondibilità impone di considerare quelle modificazione che pur se rilevanti, lasciano comunque immutata l’identità sostanziale del marchio”.
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